: ai sensi dell’art. 161 c.p., la sospensione e l’interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere; della metà nei casi di recidiva, delinquenza abituale e https://bookmarkwuzz.com/story18486745/una-revisi%C3%B3n-de-reati-di-riciclaggio